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L’indifferibilità tra gravità ed urgenza nelle misure cautelari monocratiche ex 56, c.1., cpa

Pubblicato il 16/01/2017 – N. 00009/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00024/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avvocato YY, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R., in Reggio Calabria, viale …….

contro

Comune di…., in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ ordinanza n…..del …. del responsabile SUAP del Comune di….. con cui è stata ordinata la chiusura immediata del circolo privato denominato XXX

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Esaminata l’istanza in proposito presentata dalla parte ricorrente, dalla quale emerge che l’indifferibilità della sollecitata cautela consegue al carattere immediato della disposta chiusura del circolo privato;

Conseguentemente dato atto – riservata, ovviamente, alla sede collegiale di delibazione dell’istanza cautelare, ogni valutazione in ordine al fumus boni juris della richiesta di che trattasi – della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;

Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2017, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2017, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 16 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO