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Controversie relative al personale docente: i limiti della competenza tra G.O. e G.A.

MASSIMA

Nelle controversie relative al personale docente, rientrante nella categoria del c.d. “pubblico impiego privatizzato” (art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), la giurisdizione appartiene alla al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.  Tuttavia, per la sola parte procedimentale, ossia quella riguardante i concorsi pubblici,  continua a avere giurisdizione il giudice amministrativo in funzione di giudice dell’interesse legittimo (Massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo).

Pubblicato il 02/01/2017 N. 00001/2017 REG.PROV.COLL. N. 00776/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2016 proposto da:
XX, rappresentata e difesa dall’avv. YY, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;

nei confronti di

per l’annullamento

dell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo/seconda fase – punti B, C e D dell’art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 aprile 2016;

– degli atti presupposti e propedeutici;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del M.I.U.R. e di Anna Gervasi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è insegnante di sostegno a tempo indeterminato presso la Scuola Primaria.

Con il presente mezzo di tutela insorge avverso l’esito della domanda di trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2016/2017, presentata in data 19 maggio 2016 in base alle disposizioni della contrattazione nazionale integrativa.

La ricorrente ha ottenuto il trasferimento presso l’Ambito Scolastico ….della Provincia di ….. su posto di sostegno ai minorati psicofisici (…….).

Deduce l’illegittimità della mancata assegnazione del posto di sostegno ai minorati della vista presso …..a (Ambito territoriale n. …..), effettuata in favore della controinteressata, sebbene titolare di un punteggio inferiore.

Conclude chiedendo la condanna dell’Amministrazione al suo trasferimento nei predetti termini.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.A. a favore del G.O. e, nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

Si è costituita in giudizio la controinteressata ……, eccependo, in via preliminare, la tardività del gravame e, nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.

La causa viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2016.

2.1. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito.

La controversia appartiene, infatti, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, competente a conoscere delle controversie relative al personale docente, il quale rientra nella categoria del c.d. “pubblico impiego privatizzato” (art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), con esclusione della sola parte procedimentale riguardante i concorsi pubblici, sulla quale continua a avere giurisdizione il giudice amministrativo in funzione di giudice dell’interesse legittimo.

Deve, dunque, essere dichiarata la giurisdizione del giudice del lavoro per quanto concerne il trasferimento contestato dalla ricorrente, trattandosi di questione riguardante la concreta gestione del rapporto di lavoro.

D’altro canto, come evidenziato dall’Avvocatura, la stessa ricorrente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale ordinario di xxx, sezione Lavoro, ha già chiesto la medesima tutela azionata in questa sede.

La domanda è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza del xxxx, dichiarativa dell’incompetenza territoriale del Giudice del lavoro di xxxx in favore del Tribunale di xxx.

2.2. Ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Condanna la ricorrente alle refusione delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estenso